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Aggiornato il: 9 Ottobre 2024

Certificazioni vini DOC

Certificazioni vini DOC - Organismo


In qualità di Autorità pubblica di controllo la Camera di Commercio di Trento è titolare delle attività di prelievo e certificazione sulle denominazioni di cui ha competenza.

Certificazione vini DOC

I vini destinati a ricevere la Denominazione di origine devono essere sottoposti ad una procedura di certificazione (Legge n.238 del 12/12/2016, il DM 2 agosto 2018 n. 7552, DM 12 marzo 2019), che prevede nell'ordine:

  • la richiesta di prelievo
  • l'analisi dei valori chimico-fisici del vino previsti dal disciplinare presso il laboratorio autorizzato
  • la verifica organolettica del vino effettuata da una Commissione di degustazione composta da tecnici/esperti degustatori iscritti in appositi elenchi.
  • il rilascio di un certificato di idoneità della partita (attestazione) da parte della Struttura di Controllo.

Il campione prelevato viene consegnato presso il laboratorio autorizzato per le analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. Se l’esito è positivo, il campione di vino viene sottoposto all’analisi organolettica presso le commissioni di degustazione istituite presso l’Autorità pubblica di controllo.

L’esito negativo dell’analisi comporta la dichiarazione di non idoneità del campione. In questo caso, il detentore può richiedere un eventuale nuovo prelievo entro 7 gg dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo alle analisi (sempre che la partita possa ancora essere oggetto di pratiche enologiche ammesse) per la ripetizione dell’esame. In alternativa, il detentore può presentare ricorso sempre entro 7 gg dalla comunicazione, chiedendo l’effettuazione dell’analisi presso un laboratorio autorizzato indicato dall'OdC, comunque diverso dal primo. In caso di conferma dell’esito negativo, il campione viene dichiarato definitivamente non idoneo.

L’esito positivo dell’analisi organolettica comporta il rilascio, da parte della struttura di controllo, dell’attestazione di idoneità della partita.

In caso di giudizio di “rivedibilità”, il detentore ha tempo 60 giorni per richiedere una nuova campionatura (sempre che la partita possa ancora essere oggetto di pratiche enologiche ammesse). In questo caso deve essere ripetuta anche l’analisi chimico-fisica. In caso di nuovo giudizio di rivedibilità, il campione è considerato “non idoneo”.

I costi sostenuti per l’attività di prelievo sono a carico del detentore della partita di vino oggetto di certificazione; nella sezione “controlli di produzione  dei vini a DOC e IGT” sono disponibili i relativi piani tariffari.

Comunicazioni obbligatorie

I soggetti interessati, che non utilizzano la piattaforma Gerem, devono comunicare alla Camera di Commercio ogni spostamento e ogni trasformazione delle partite di vino utilizzando la modulistica predisposta (vedi moduli alla pagina dedicata).

Le comunicazioni dovranno avvenire nelle seguenti modalità:

  • e-mail: controlliproduzioni@tn.camcom.it   
  • Pec: controllovini@tn.legalmail.camcom.it
  • posta ordinaria all'Ufficio Organismo di Controllo, via Dordi 19 - 38122 Trento
  • consegna a mano presso lo sportello della Segreteria tecnica dell'Organismo di controllo, in via Dordi 19 -  Trento, nei seguenti orari: lun-ven.: 8.30-12.15; 15.00-16.00

In particolare, per le operazioni di imbottigliamento, entro 7 giorni lavorativi dalla data della conclusione delle operazioni l’azienda è tenuta a trasmettere alla Camera di Commercio l'esito finale dell’operazione attraverso il modulo M-IOCONTR1-12 (vedi sezione moduli a fondo pagina), comunicando il numero di lotto, il tipo, la capacità e il numero dei contenitori, oltre alle eventuali perdite di vino.

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